Lavoratori riammessi per ordine del Tribunale

"Condotta antisindacale". Il Tribunale del Lavoro di Vercelli dà ragione alle Filcams Cgil e torto alla Sicur 2000.

Lavoratori riammessi per ordine del Tribunale
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Lavoratori riammessi sono 14 dipendenti della "Sicur 2000" che operano nel complesso IBP di Crescentino.

Lavoratori riammessi al loro posto

"Condotta antisindacale". Per questo il Tribunale del Lavoro di Vercelli ha accolto il ricorso - ex articolo 28 - proposto dalla Filcams Cgil dichiarando inefficaci 14 licenziamenti disposti dalla "Sicur 2000". Azienda che opera all'interno dell'Area IBP di Crescentino.

Nella foto una delle manifestazioni per il ritardo nel pagamento degli stipendi.

Lo comunica lo stesso sindacato specificando che è stata ravvisata la violazione della L. 223/1991 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro". Di conseguente è scattata la riammissione in servizio d'autorità dei lavoratori licenziati.

"È stata dunque riconosciuta l’anti-sindacabilità della condotta posta in essere dalla società Sicur 2000 srl nei confronti dei lavoratori - spiegano dal sindacato - per il mancato rispetto della procedura di Mobilità (normata agli articoli 4 e 5) e in materia di criteri adottai per la riduzione del personale (disciplinata all’articolo 24 della stessa legge). Dichiarando inefficaci i licenziamenti posto in essere dalla Società a seguito della violazione della L. 223/1991".

Nel dettaglio

"Più precisamente - continua la Cgil - è avvenuto quanto stabilito dall’art. 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Tale articolo prevede un apposito procedimento per la repressione della condotta antisindacale. Nel caso in cui il giudice del lavoro accerti che vi è stata una lesione dei diritti sindacali, potrà ordinare al datore di lavoro di cessare da tale comportamento e di rimuovere gli effetti dello stesso.

Il dispositivo emanato dal Tribunale del Lavoro cita inoltre che: "Anche a seguito delle modifiche apportate alla normativa dei licenziamenti collettivi prima con la legge Fornero, poi con il d. lgs / 2015 Job acts, si può ritenere che il sistema normativo continua a consentire una tutela forte per il caso di violazioni della procedura di informazione e consultazione, ma questa tutela risulta oggi di prerogativa esclusiva delle organizzazioni sindacali tramite lo strumento di cui all’art. 28 Stat. Lav. Ciò in quanto la revisione operata dalle novelle citate riguarda solamente le tutele azionabili dai singoli lavoratori e non dall’art. 28 Stat. Lav. che resta immutato."

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